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ID 10
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TITOLO Cassazione: stop agli S.M.S. Indesiderati.
CORPO DEL MESSAGGIO La disponibilità a ricevere comunicazioni commerciali deve essere manifestata alla stipula del contratto. Se l’utente non presta il consenso in tale occasione, è da considerarsi illecito l’invio di successivi SMS con i quali si richiede il rilascio del consenso all’attività di marketing Ad affermare tale principio è la Suprema Corte di Cassazione, che, con la recente sentenza n. 9920 , ha accolto il ricorso del Garante Privacy e cassato la sentenza della Corte di Appello di Roma. Il provvedimento in esame si pone in linea con i recenti orientamenti espressi dalla stessa Cassazione e dalla suddetta Autorità Garante in tema di comunicazioni commerciali indesiderate, che, possono considerarsi una intrusione nella vita privata degli individui, contraria alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
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